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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.02. nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1373

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/09/2023  [ apri ]
3.02.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di obbligazioni)

  1. All'articolo 67, terzo comma, lettera a), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, pur quando detti termini siano disattesi, senza lo scopo primario del debitore, d'intesa con il creditore soddisfatto, di favorire quest'ultimo a danno degli altri creditori, con relativa prova a carico del curatore;»;
  2. All'articolo 166, terzo comma, lettera a), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, pur quando detti termini siano disattesi, senza lo scopo primario del debitore, d'intesa con il creditore soddisfatto, di favorire quest'ultimo a danno degli altri creditori, con relativa prova a carico del curatore;».