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Legislatura XIX

Proposta emendativa 11.02. nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1373

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/09/2023  [ apri ]
11.02.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni per il rafforzamento amministrativo della Corte dei conti)

  1. Al fine di garantire con urgenza una maggiore efficienza amministrativa, le risorse finanziarie annualmente assegnate al bilancio autonomo della Corte dei conti sono pari allo 0,5 per mille delle spese finali del bilancio dello Stato. Nei limiti di tali risorse, la Corte dei conti è autorizzata a bandire le procedure concorsuali finalizzate ad assumere le unità di personale necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite e a procedere alle rispettive assunzioni, fino a piena concorrenza delle relative dotazioni organiche. In sede di approvazione del conto consuntivo, il Segretario generale della Corte dei conti dispone il versamento della quota libera dell'avanzo di amministrazione al conto generale dell'entrata del bilancio dello Stato.
  2. Al personale amministrativo della Corte dei conti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, lettere a) e b), della legge 30 luglio 2007, n. 111, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.