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Legislatura XIX

Proposta emendativa 10.20. nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1373

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/09/2023  [ apri ]
10.20.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis.

   1. È riconosciuta l'equipollenza alla Laurea magistrale classe LMR02, ai seguenti titoli:

   a) Diploma delle Scuole Universitarie dirette a fini speciali in Operatori Tecnico-Scientifici per i Beni Culturali e Ambientali-settore Archeologico;

   b) Diploma rilasciato, ante decreto ministeriale 26 maggio 2009 n. 87, dalle scuole specializzanti e sperimentali in restauro beni culturali sezione legno, dipinti su tela, tavola e affreschi, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, regolamentati dal decreto 14 ottobre 1982 del Ministro della pubblica istruzione e dall'articolo 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

   c) Qualifica professionale in restauro dipinti, ceramica, ottenuta dopo l'acquisizione del diploma di istruzione secondaria di II grado di durata quinquennale, ai sensi dell'articolo 8, lettera b) e c) della legge 21 dicembre 1978 n. 845.

   2. Ai restauratori diplomati di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1, in possesso della qualifica di restauratori dei beni culturali ai sensi dell'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), inseriti nell'elenco di cui decreto del Ministero della cultura n. 183 del 21 dicembre 2018, sono riconosciute tutte le competenze di cui all'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 comma 1-quater, lettera a) e dell'Allegato B tabella 3 del medesimo decreto legislativo.».