Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 192, comma 4, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:«e alle intercettazioni concernenti conversazioni telefoniche o tra presenti svolte tra soggetti diversi dall'indagato, dall'imputato e dalla persona comunque assente dalla stessa conversazione.».