Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il ricorso alle integrazioni salariali ordinarie determinate da eventi non evitabili, di cui al comma 1, è valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.