Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni sulla rimodulazione dell'orario di lavoro)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 30 settembre 2023, al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare la salute dei lavoratori soggetti ad esposizione prolungata al sole con temperature pari o superiori ai 33 gradi centigradi, sul territorio nazionale è vietato lo svolgimento dell'attività lavorativa dalle ore 12:00 alle ore 16:00.