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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.12. in Assemblea riferita al C. 1364

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/09/2023  [ apri ]
2.12.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 6-bis, le parole da: «e che abbiano» a: «n. 102,» sono soppresse;

   b) dopo il comma 6-bis, sono aggiunti i seguenti:

   «6-ter. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore e altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.
   6-quater. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-bis e 6-ter trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.».

ident. 2.5.