stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.01.in XI Commissione in sede referente riferita al C. 1364

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/09/2023  [ apri ]
2.01.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure sul rischio derivante da stress termico nel settore agricolo e della pesca)

  1. Al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare, mediante azioni preventive, la salute dei lavoratori del settore agricolo e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, impegnati nelle attività di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca nonché di allevamento e manutenzione del verde, sul territorio nazionale è vietato lo svolgimento delle predette attività dalle ore 12:00 alle ore 16:30 in condizioni di esposizione prolungata al sole, conformemente alle indicazioni diramate ai sensi del comma 2.
  2. L'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), di concerto con l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INAIL), diramano giornalmente sui propri siti web le informazioni riguardanti i territori interessati dal divieto di cui al comma 1 maggiormente esposti ai rischi derivanti da stress termico in ragione delle elevate temperature registrate, in ossequio ai sistemi di allerta meteo-climatica, alle metodologie di misurazione e di controllo del microclima individuati dalla nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro n. 5056 del 13 luglio 2023 nonché ai criteri e alle modalità ivi contenuti.