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Legislatura XIX

Proposta emendativa 9.017.in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 1342

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/10/2023  [ apri ]
9.017.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità e per l'adeguamento della normativa nazionale)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, tutte le modifiche e integrazioni necessarie ad assicurare il corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 e il coordinamento del quadro normativo nazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione;

   b) prevedere che la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), quale autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 24 della direttiva (UE) 2004/109/CE e successive modificazioni, disponga dei poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità previsti dalla direttiva (UE) 2022/2464 nei confronti degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w-quater), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che rientrano nel campo di applicazione della citata direttiva, ivi inclusi:

    1) i poteri di vigilanza, di indagine e di intervento previsti dall'articolo 24 della direttiva (UE) 2004/109/CE e successive modificazioni;

    2) il potere di applicare almeno le misure e sanzioni amministrative previste dall'articolo 28-ter della direttiva (UE) 2004/109/CE e successive modificazioni, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione previsti dalla citata direttiva, come recepiti nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, sopra menzionato;

   c) attribuire al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla CONSOB, tenuto conto dell'esistente riparto di competenze di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e del perimetro di vigilanza della CONSOB sulla rendicontazione di sostenibilità individuato alla lettera b), tutti i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto delle previsioni e dei requisiti relativi all'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità disciplinati dalla direttiva 2006/43/CE, come da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464, e dalle future disposizioni nazionali di recepimento, in coerenza con i poteri di cui dispongono in base alla legislazione vigente con riguardo alla revisione legale dei conti nonché, con riguardo alla previsione di sanzioni amministrative, nel rispetto dei criteri, dei limiti edittali, delle procedure e del regime di pubblicazione disciplinati agli articoli da 24 a 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

   d) apportare le occorrenti modifiche agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, al fine di tenere conto del nuovo perimetro di vigilanza della CONSOB in materia di rendicontazione di sostenibilità individuato alla lettera b) e del riparto di competenze in materia di attestazione della conformità della rendicontazione individuato alla lettera c);

   e) esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni normative previste dalla direttiva (UE) 2022/2464, tenendo conto delle caratteristiche e peculiarità del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi alle suddette opzioni, della necessità di garantire la tutela dei destinatari di tali informazioni di sostenibilità nonché l'integrità e la qualità dei servizi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, tenuto anche conto della fase di prima applicazione della nuova disciplina;

   f) adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva (UE) 2022/2464 e ai principi e criteri direttivi previsti dal presente comma, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da recepire, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti;

   g) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla CONSOB, ove opportuno e nel rispetto delle rispettive attribuzioni, sentite Banca d'Italia e IVASS per i profili di competenza con riferimento ai soggetti da esse vigilati, per l'attuazione delle norme emanate ai sensi della delega di cui al presente articolo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/2464;

   h) disciplinare forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, tra la CONSOB e le Amministrazioni pubbliche dotate di specifica competenza nelle materie di sostenibilità ambientale, sociale, nonché della tutela dei diritti umani, prevedendo anche la facoltà di concludere appositi protocolli di intesa e accordi di collaborazione, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza previste alle precedenti lettere b) e c) sul rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della medesima.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 2,;

   b) all'Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere i numeri 6) e 7).

I Relatori