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Legislatura XIX

Proposta emendativa 5.3.in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 1342

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/10/2023  [ apri ]
5.3.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera f), sopprimere le parole: , dei limiti;

   b) dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

   f-bis) prevedere per le sanzioni amministrative indicate alla lettera f) i seguenti limiti edittali: (i) per le persone fisiche, minimi edittali pari a euro 5.000 e massimi edittali non superiori a euro 5 milioni; (ii) per le persone giuridiche, minimi edittali pari a euro 30.000 e massimi edittali non superiori a euro 5 milioni ovvero al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile;

   f-ter) prevedere che nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo e del personale dei gestori di crediti di cui alla direttiva (UE) 2021/2167 si applichi quanto previsto dall'articolo 144-ter, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

   f-quater) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie per estendere, in tutto o in parte, la disciplina nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, nonché le pertinenti norme tecniche di attuazione della direttiva, ai crediti concessi, e ai relativi contratti stipulati, da altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti, per garantire il coordinamento delle disposizioni settoriali vigenti, nonché l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del quadro normativo nazionale, tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea e prevedendo, se del caso, il ricorso alla disciplina secondaria dell'autorità o delle autorità individuate ai sensi della lettera d);

   f-quinquies) alla luce delle disposizioni nazionali adottate in attuazione delle precedenti lettere del presente comma, apportare alla legge 30 aprile 1999, n. 130, le ulteriori modifiche e integrazioni necessarie per assicurare il coordinamento tra la disciplina nazionale in materia di cartolarizzazione di crediti e quella di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, l'adeguatezza, l'efficienza e l'efficacia del quadro normativo nazionale e la stabilità del settore finanziario nel suo complesso, in particolare prevedendo che si applichino, in tutto o in parte, gli obblighi in materia di tutela dei consumatori e dei debitori previsti dalla direttiva (UE) 2021/2167, qualora ricorrano analoghe esigenze di tutela dei debitori, nonché attribuire alla Banca d'Italia il potere di applicare, in caso di violazione delle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, ivi incluse quelle in materia di tutela dei consumatori e dei debitori emanate in attuazione del presente articolo, le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi previsti dall'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2021/2167, assicurando il coordinamento con le vigenti disposizioni nazionali che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti da tali disposizioni.

I Relatori