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Legislatura XIX

Proposta emendativa 13.02.in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 1342

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/10/2023  [ apri ]
13.02.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937)

  1. Il Governo è delegato a adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti, incluse quelle relative ai servizi di pagamento e a strumenti e prodotti finanziari; nell'adozione di tali modifiche e integrazioni il Governo tiene conto, ove opportuno, degli orientamenti delle autorità di vigilanza europee;

   b) individuare la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), secondo le relative attribuzioni e finalità, quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, anche prevedendo forme di opportuno coordinamento per evitare duplicazioni e sovrapposizioni e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati;

   c) prevedere forme di coordinamento tra le autorità di cui alla lettera b) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ai fini dell'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali;

   d) individuare la Banca d'Italia e la CONSOB quali punti di contatto, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114, per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti nonché con l'Autorità bancaria europea e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, in coerenza con le disposizioni nazionali vigenti che attengono alla cooperazione con le predette autorità europee;

   e) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi della lettera b), ove opportuno e nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal regolamento (UE) 2023/1114 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;

   f) attribuire alle autorità individuate ai sensi della lettera b) i poteri previsti dal regolamento (UE) 2023/1114, ivi inclusi i poteri di vigilanza e di indagine, quelli di adozione di provvedimenti cautelari e di intervento sul prodotto e quelli di trattamento dei reclami rispettivamente previsti dagli articoli 94, 102, 105 e 108 del medesimo regolamento, tenuto conto di poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente e delle modalità di esercizio previste dall'articolo 94, paragrafo 5, del medesimo regolamento;

   g) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dal regolamento (UE) 2023/1114:

    1) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze e fatto salvo quanto previsto al punto 7, il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative, anche interdittive, previste dall'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114 per le violazioni di cui al paragrafo 1, comma 1, del medesimo articolo;

    2) stabilire l'importo delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114 prevedendo, fermi i massimi edittali ivi indicati, minimi edittali comunque non inferiori a euro 5.000 per le persone fisiche ed euro 30.000 per le persone giuridiche;

    3) stabilire che per le violazioni di cui all'articolo 111, paragrafo 1, comma 1, lettera f), del regolamento (UE) 2023/1114 si applichino le sanzioni e le altre misure amministrative previste per le violazioni degli articoli 51 e 54 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero degli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

    4) coordinare, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) 2023/1114, le disposizioni sanzionatorie introdotte in attuazione del medesimo regolamento con quelle nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia e della CONSOB;

    5) al fine di garantire l'effettiva applicazione dell'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114, individuare le persone fisiche nei confronti delle quali possono essere irrogate le sanzioni e imposte le altre misure amministrative per le violazioni ivi previste, stabilendo, ove necessario, i presupposti che ne determinano la responsabilità;

    6) fermo quanto stabilito dal regolamento (UE) 2023/1114, attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di definire disposizioni attuative, anche con riferimento alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;

    7) conformemente a quanto previsto dall'articolo 111, paragrafo 1, comma 2, del regolamento (UE) 2023/1114, prevedere l'introduzione di sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti di chiunque emetta, offra al pubblico o chieda l'ammissione alla negoziazione di cripto-attività disciplinate dal regolamento (UE) 2023/1114 in assenza dei requisiti e delle autorizzazioni ivi previsti nonché chiunque svolga servizi disciplinati dal medesimo regolamento in assenza delle autorizzazioni ivi previste;

    8) disciplinare la comunicazione tra l'autorità giudiziaria, la Banca d'Italia e la CONSOB, secondo le rispettive competenze, dei dati in forma anonima e aggregata riguardanti le indagini penali intraprese e le sanzioni penali imposte in relazione alle violazioni previste dall'articolo 111 del medesimo regolamento, ai fini della segnalazione all'Autorità bancaria europea (ABE) e alla European securities and markets authority (ESMA) e in conformità a quanto previsto all'articolo 115, paragrafo 1, comma 2, del regolamento (UE) 2023/1114.

   h) prevedere le necessarie modifiche del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, al fine di coordinarne le disposizioni con quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/1114 e razionalizzare le forme di controllo sui soggetti che prestano servizi per le cripto-attività ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, del medesimo regolamento;

   i) escludere o ridurre il periodo transitorio per i prestatori di servizi per le cripto-attività previsto dall'articolo 143, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114, ove necessario per assicurare un appropriato grado di protezione dei clienti degli stessi prestatori di servizi, nonché la tutela della stabilità finanziaria, l'integrità dei mercati finanziari e il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti;

   l) esercitare l'opzione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114 in tema di ritardo nella comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate prevedendo la trasmissione su richiesta della CONSOB della documentazione comprovante il rispetto delle condizioni a tal fine richieste dal citato articolo 88;

   m) prevedere una disciplina della gestione delle crisi per gli emittenti di token collegati ad attività e per i prestatori di servizi per le cripto-attività di cui al regolamento (UE) 2023/1114, apportando al quadro normativo nazionale in materia di gestione delle crisi ogni altra modifica necessaria o opportuna per chiarire la disciplina applicabile, per tenere in considerazione le specificità connesse con le attività disciplinate dal regolamento (UE) 2023/1114 e per assicurare efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi dei soggetti che esercitano attività disciplinate dal regolamento (UE) 2023/1114, anche tenendo conto delle esigenze di proporzionalità della disciplina e di celerità delle procedure.

   n) tenendo conto dei principi e degli obiettivi enunciati alla precedente lettera m) e della necessità di coordinare la disciplina applicabile agli strumenti finanziari digitali con quella applicabile alle cripto-attività e ai servizi per le cripto-attività, introdurre, ove opportuno, specifiche misure per la gestione delle crisi per i soggetti iscritti nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale di cui al decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, come convertito dalla legge 10 maggio 2023, n. 52.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Conseguentemente, all'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: da 2 a 13 con le seguenti: da 2 a 13-bis;

   b) al comma 3, secondo periodo, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-bis, comma 3,.

I Relatori