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Legislatura XIX

Proposta emendativa 13.01.in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 1342

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/10/2023  [ apri ]
13.01.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e per l'attuazione della direttiva (UE) 849/2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e per dare attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

   a) con riferimento alla disciplina in materia di sanzioni e misure amministrative previste dal regolamento (UE) 1113/2023:

    1) per le violazioni di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2023/1113 stabilire il tipo e il livello di sanzione o misura amministrativa, tenuto conto dell'impianto sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 per gli intermediari bancari e finanziari;

    2) attribuire alla Banca d'Italia, per gli intermediari bancari e finanziari da essa vigilati, il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative, anche interdittive, previste dal Capo VI del regolamento (UE) 2023/1113;

   b) in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, apportare ogni modifica al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, necessaria a includere i prestatori di servizi per le cripto-attività nel novero degli intermediari finanziari e conseguentemente sottoporli al corrispondente regime di controlli e sanzionatorio.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Conseguentemente, all'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: da 2 a 13 con le seguenti: da 2 a 13-bis;

   b) al comma 3, secondo periodo, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-bis, comma 3,.

I Relatori