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Legislatura XIX

Proposta emendativa 5.2. in Assemblea riferita al C. 1342-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/12/2023  [ apri ]
5.2.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso:

    1) l'introduzione di specifiche limitazioni all'utilizzo dei dati personali del debitore ai casi di effettivo interesse, tenuto conto dei princìpi di necessità e di proporzionalità, fermo restando l'obbligo di informazione e autorizzazione preventiva del debitore con riferimento a qualsiasi attività di trattamento dei dati;

    2) la garanzia che le tutele e i diritti riconosciuti al debitore non subiscano alcuna diminuzione nei casi di cessione del credito, anche in ipotesi di trasferimento novativo del contratto di credito tra un ente creditizio e un acquirente di crediti;

    3) nei casi in cui i gestori dei crediti siano autorizzati a ricevere e detenere fondi dai debitori nello svolgimento di attività di gestione dei crediti, introdurre adeguate garanzie di tutela dei debitori allo scopo di ovviare ai rischi che potrebbero insorgere in caso di insolvenza, vale a dire la segregazione dei conti e dei fondi, nonché in caso di esdebitazione del debitore;.