Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso:
1) l'obbligo di inviare, pena l'inefficacia della cessione o degli atti esecutivi posti in essere, una comunicazione preventiva al debitore in merito all'avvio dell'attività di recupero o alla cessione del credito deteriorato, con l'indicazione del trasferimento che ha avuto luogo, l'identificazione e i dati di contatto dell'acquirente di crediti e del gestore di crediti, se designato, nonché del valore contabile netto della predetta posizione e degli importi dovuti;
2) l'attribuzione al debitore della possibilità, anche in fase di riacquisto del credito ceduto, di proporre un accordo transattivo finalizzato al pagamento, a saldo e stralcio, di un importo corrispondente almeno al valore della cessione;
3) l'esdebitazione del debitore all'avvenuto pagamento e la cancellazione automatica della posizione dalla Centrale dei rischi;.