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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.57. in Assemblea riferita al C. 1342-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/12/2023  [ apri ]
1.57.

  Al comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 3).

  Conseguentemente dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 (del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) nell'ambito dell'aggiornamento dell'elenco di beni e servizi a cui è possibile applicare aliquote IVA ridotte o esenzioni con diritto a detrazione di IVA, garantire le fasce di esenzione sui prodotti di prima necessità per i soggetti più fragili anche aumentando la tassazione sui beni di lusso inquinanti o ad alto consumo di energia;

   b) perseguire il rafforzamento della resilienza dei sistemi sanitari, estendendo l'ambito di applicazione dei beni e servizi considerati essenziali per sostenere la prestazione di assistenza sanitaria e per compensare e superare le disabilità;

   c) applicare aliquote ridotte alle cessioni e prestazioni rispettose dell'ambiente, anche attraverso:

    1) l'adeguamento delle strutture e delle aliquote dell'imposta in coerenza con l'European Green Deal e con la disciplina europea armonizzata dell'accisa, in modo da tener conto dell'impatto ambientale dei diversi prodotti nonché con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti, alla promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili e alla promozione di uno sviluppo sostenibile;

    2) rimodulando l'imposizione in funzione delle emissioni di CO2 e aumentando il limite alla detraibilità dell'IVA per tutti beni e le prestazioni a basse emissioni nonché eliminando, gradualmente, l'attuale trattamento preferenziale per cessioni e prestazioni considerate invece dannose per l'ambiente;

   d) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.