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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.53. in Assemblea riferita al C. 1342-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/12/2023  [ apri ]
1.53.

  Al comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 1).

  Conseguentemente dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della Direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, nonché quelle occorrenti ad assicurare l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del quadro normativo nazionale, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese.

   b) assicurare la massima trasparenza, chiarezza e intellegibilità delle informazioni al fine di consentire ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contenuto delle informazioni;

   c) con riferimento al novellato articolo 48-quater comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE prevedere che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

   d) nell'avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-quater comma 6 della direttiva 2013/34/UE, individuare in maniera analitica le ipotesi di deroga all'obbligo di pubblicazione, prevedendo un termine entro il quale le informazioni omesse debbano essere pubblicate in una successiva comunicazione una volta cessato il pregiudizio commerciale, comunque entro un termine massimo non superiore a due anni.