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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.51. in Assemblea riferita al C. 1342-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/12/2023  [ apri ]
1.51.

  Al comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 1).

  Conseguentemente dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) assicurare la massima trasparenza, chiarezza e intellegibilità delle informazioni al fine di consentire ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contenuto delle informazioni;

   b) nell'avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-quater comma 6 della direttiva 2013/34/UE, individuare in maniera analitica le ipotesi di deroga all'obbligo di pubblicazione definendo i casi di grave pregiudizio commerciale, anche attraverso:

    1) un adeguato onere di motivazione a carico dell'impresa e l'obbligo di pubblicazione della motivazione;

    2) l'indicazione del termine entro cui le informazioni debbono essere pubblicate una volta cessato il pregiudizio commerciale, comunque entro un termine massimo non superiore a tre anni;

   c) prevedere un regime sanzionatorio in caso di omessa pubblicazione delle informazioni assicurando la vigilanza sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione;

   d) interpretare in senso estensivo il concetto di succursale soggetta agli obblighi di pubblicazione delle informazioni, come riferito a qualsiasi entità tramite la quale un ente ha una presenza fisica sul territorio dello Stato;

   e) nei casi di esonero dalla pubblicazione di cui all'articolo 1, numero 2, capoverso 48-ter, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2021/2101, prevedere che le imprese figlie e le succursali rendano accessibile ai cittadini, sul proprio sito web, le informazioni pubblicate dall'impresa capogruppo o dell'impresa autonoma non soggetta al diritto di uno Stato membro, anche attraverso il rinvio al sito web dall'impresa capogruppo o dell'impresa autonoma ove sono pubblicate le informazioni relative all'imposta sul reddito;

   f) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo evitando duplicazioni di oneri amministrativi a carico delle imprese.