Al comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 1).
Conseguentemente dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici:
a) con riferimento al novellato articolo 48-quater comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE prevedere che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;
b) non avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-quater comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione assicurare la massima trasparenza, chiarezza e intellegibilità delle informazioni al fine di consentire ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contenuto delle informazioni;
c) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo evitando duplicazioni di oneri amministrativi a carico delle imprese.