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Legislatura XIX

Proposta emendativa 11.50. in Assemblea riferita al C. 1342-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/12/2023  [ apri ]
11.50.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità)

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) introdurre le disposizioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 nell'ordinamento nazionale, tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima;

   b) definire princìpi, approcci e standard di rendicontazione ESG uniformi a livello nazionale, anche con riferimento alle metodologie sul rating di sostenibilità, come base di un sistema trasparente, omogeneo, standardizzato e comparabile in materia di investimenti sostenibili adottando le misure necessarie per coordinare le relative disposizioni con gli standard europei di informativa sulla sostenibilità (ESRS);

   c) individuare parametri ed obiettivi di sostenibilità quantificabili, oggettivi e atti a consentire un controllo indipendente, da introdursi nella politica di remunerazione di breve e lungo termine dei componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche che rivestono incarichi presso società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi d'interesse generale, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche declinando gli stessi come correttivo degli indicatori di performance economica e finanziaria e, dunque, con possibili effetti in negativo o in positivo sull'incentivo erogabile;

   d) introdurre disposizioni volte a disciplinare corsi di formazione ed aggiornamento destinati alla dirigenza delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi d'interesse generale, direttamente o indirettamente controllate dalle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di ampliare il patrimonio conoscitivo a disposizione dei vertici aziendali sugli effetti dell'inclusione dei fattori ESG nei processi decisionali e la rilevanza dei medesimi per le attività istituzionali;

   e) introdurre apposite misure per coadiuvare le piccole e medie imprese nell'acquisizione di servizi per l'ottenimento delle certificazioni ambientali, etiche e sociali, la promozione dei valori ESG e per l'applicazione dei princìpi di rendicontazione di sostenibilità;

   f) introdurre l'obbligo per le imprese di pubblicare le informazioni sulla sostenibilità in un'apposita sezione della relazione sulla gestione chiaramente identificabile, al fine di garantire l'accessibilità e la reperibilità gratuita al pubblico nonché di facilitare il controllo della stessa consentendo agli utenti, soprattutto agli investitori, di ricevere informazioni non solo di carattere finanziario ma anche in materia di sostenibilità, prevedendo pratiche di audit in grado di garantire l'affidabilità dei dati e scongiurare il greenwashing e la doppia contabilizzazione;

   g) prevedere un modello unico di software a livello nazionale, basato su un quadro di parametri e dati per la metodologia di calcolo del rating ESG standardizzati, omogenei, trasparenti e tali da garantire l'integrità e la validità delle informazioni in esso contenute per la rendicontazione di sostenibilità nonché una raccolta e un'analisi affidabile, misurabile e comparabile delle varie informazioni non finanziarie, assicurando altresì il coordinamento con altre banche dati in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni;

   h) apportare alla normativa vigente ogni modifica e integrazione necessaria ad assicurare l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del sistema di controllo pubblico, ivi compreso il relativo impianto sanzionatorio, esteso ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile che rilasciano l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.