Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) aggiornare l'attuale sistema di sorveglianza sanitaria, al fine del suo adeguamento al nuovo campo di applicazione della direttiva e alla nuova definizione di sorveglianza sanitaria quale valutazione dello stato di salute di un singolo lavoratore in funzione dell'esposizione a specifici agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro.