Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:
b-bis) applicare ai lavoratori esposti a specifici agenti cancerogeni o mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro i benefici previsti per i lavori particolarmente usuranti, di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, affinché l'esposizione ai predetti agenti e alle predette sostanze sia meno prolungata nel tempo e meno nociva alla salute.