Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea)
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) riconoscere al lavoratore e alla lavoratrice di ogni settore economico un salario o remunerazione minima legale proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto;
b) introdurre in ogni caso un salario minimo o una remunerazione minima legale di 12 euro lordi all'ora;
c) la remunerazione minima di cui alla lettera precedente è applicata anche ai lavoratori autonomi, a partita Iva, o parasubordinati ed è aggiornata annualmente in termini di progressività tenuto conto dei meccanismi di stabilizzazione dell'indice di inflazione reale.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.