Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere, con riferimento al novellato articolo 48-quater, comma 2, lettera d) della direttiva 2013/34/UE, che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;
b) non avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-quater comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, possono essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione.
Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).