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Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.01.in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 1342

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/10/2023  [ apri ]
6.01.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo del Consiglio, del 10 maggio 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare alla normativa vigente le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione della direttiva (UE) 2023/970, tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima, in linea con la strategia per la parità di genere 2020-2025 e nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali nazionali;

   b) introdurre disposizioni volte a stabilire strumenti o metodologie per valutare e raffrontare il valore dei diversi lavori, prevedendo anche un coinvolgimento delle parti sociali nella relativa definizione ed evitando incertezze interpretative e applicative;

   c) ai fini del rafforzamento dei meccanismi di trasparenza retributiva, estendere ad una più ampia platea di destinatari, gli obblighi concernenti l'accessibilità e le comunicazioni di informazioni sul divario retributivo, tenuto conto della rilevanza delle informazioni sul divario retributivo di genere, verificando altresì la possibilità di ricavare in modo automatico le informazioni richieste da dati amministrativi già esistenti, quali i flussi informativi trasmessi mensilmente dai datori di lavoro agli enti previdenziali, al fine di ridurre gli aggravi amministrativi per le aziende.

  Conseguentemente all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 9).