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Legislatura XIX

Proposta emendativa 9.2.in X Commissione in sede referente riferita al C. 1341

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/11/2023  [ apri ]
9.2.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2024 e 2025».
  1-ter. Al fine di favorire la commercializzazione dei natanti da diporto, dopo il comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171, è inserito il seguente: «2-bis. Per i natanti di soggetti italiani destinati alla navigazione in acque territoriali straniere, i possessori degli stessi possono attestare il possesso, la nazionalità ed i dati tecnici dell'unità attraverso la DCI - Dichiarazione di Costruzione o Importazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018 n. 152. Per richiedere la DCI, gli interessati devono presentare, oltre ai dati previsti, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, che attesti il possesso e la nazionalità del natante.»