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Legislatura XIX

Proposta emendativa 8.09.in X Commissione in sede referente riferita al C. 1341

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/11/2023  [ apri ]
8.09.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Fondo speciale per la transizione verde e digitale nella moda)

  1. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito il «Fondo speciale per la transizione verde e digitale nella moda».
  2. Il Fondo è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori.
  3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 con decreti di natura non regolamentare del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministero delle imprese e del made in Italy, che individuano i termini, le modalità e le procedure, anche in forma automatizzata, per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero delle imprese e del made in Italy può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  4. Per il finanziamento dei programmi e interventi di cui al comma 2, è autorizzato il conferimento di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 al «Fondo speciale per la transizione verde e digitale nella moda.».
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.