Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifica del comma 4 dell'articolo 1 della legge 8 aprile 2010, n. 55 Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri)
1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 8 aprile 2010, n. 55 le parole: «se almeno due delle fasi di lavorazione per ciascun settore sono state eseguite nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità» sono sostituite dalle seguenti: «se almeno quattro delle fasi di lavorazione di cui la confezione per ciascun settore sono state eseguite nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità».