Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni per promuovere la filiera strategica nazionale della bioeconomia e della chimica verde)
1. Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è considerato sottoprodotto equiparato ai fertilizzanti di origine chimica e utilizzabile a fini agronomici, il digestato prodotto da impianti aziendali o interaziendali che operino nel settore della chimica verde rinnovabile di cui al punto 3.14 del regolamento UE 2021/2139, alimentati da materie prime vegetali quali zuccheri, oli vegetali, amminoacidi e loro miscele.
2. In coerenza con gli obiettivi della strategia europea «Farm to Fork», è fatto obbligo per le imprese che acquistino macchine agricole strumentali beneficiando di misure agevolative pubbliche, tra cui a titolo esemplificativo il credito di imposta a valere sulla misura c.d. transizione 4.0 e l'agevolazione c.d. nuova Sabatini, di utilizzare per il funzionamento di dette macchine esclusivamente biocarburanti, biolubrificanti e grassi biodegradabili con le seguenti caratteristiche tecniche: per i biocarburanti, l'impresa deve garantire e dimostrare il rispetto dei criteri di cui alla Direttiva (UE) 2018/2001 ovvero altra normativa europea pro tempore vigente; per i biolubrificanti e grassi biodegradabili, l'impresa deve garantire e dimostrare il rispetto dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ai lubrificanti (Ecolabel UE) della Decisione 2011/381/UE del 24 giugno 2011.