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Legislatura XIX

Proposta emendativa 8.010.in X Commissione in sede referente riferita al C. 1341

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/11/2023  [ apri ]
8.010.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Fondo per la promozione dell'associazione e dell'immagine della moda)

  1. In aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda italiana, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un apposito fondo denominato «Fondo per la promozione dell'associazione e dell'immagine della moda».
  2. Il Fondo è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi triennali diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda made in Italy.
  3. Possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo tutte le associazioni senza scopo di lucro che, attraverso le iniziative di comunicazione di cui al comma 2, si propongono di rappresentare i valori della moda italiana e di tutelare, diffondere, e potenziare la sua immagine sia in Italia che all'estero.
  4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo.
  5. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro delle imprese e del made in Italy, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.
  6. Per il finanziamento dei programmi e interventi di cui al presente articolo è autorizzato il conferimento di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 al «Fondo per la promozione dell'associazione e dell'immagine della moda».
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.