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Legislatura XIX

Proposta emendativa 8.01.in X Commissione in sede referente riferita al C. 1341

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/11/2023  [ apri ]
8.01.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Valorizzazione della filiera strategica nazionale della bioeconomia e della chimica verde)

  1. Al fine di promuovere la decarbonizzazione dell'economia, la rigenerazione dei territori e le produzioni strategiche che utilizzano materie prime rinnovabili nel territorio nazionale, generando connessioni tra le filiere dell'agricoltura, della chimica e del riciclo della frazione organica umida dei rifiuti urbani, sono adottate le misure di cui ai commi seguenti.
  2. Sono considerati di interesse strategico nazionale gli stabilimenti industriali siti in Italia che producano materie plastiche in forme primarie o intermedi chimici utilizzando in tutto o in parte materie prime rinnovabili nel rispetto dei criteri di cui al regolamento UE 2021/2139, punto 3.17, lettera c).
  3. All'articolo 226-bis del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. A decorrere dal 1° luglio 2024 le borse di plastica biodegradabili e compostabili di cui al comma 1 possono essere commercializzate esclusivamente se realizzate con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento. Si applicano, con riferimento agli standard e alle certificazioni sulla rinnovabilità, le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 226-ter del presente decreto»;

   b) al comma 2, al posto delle parole: «di cui al comma 1» inserire le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».

  4. A decorrere dal 1° luglio 2024, i film per pacciamatura per uso in agricoltura e orticoltura devono appartenere ad una delle seguenti tipologie:

   a) teli biodegradabili in suolo secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati ai sensi dello standard EN 17033, aventi un contenuto di materia prima rinnovabile superiore al 40 per cento, e superiore al 60 per cento a partire dal 1° gennaio 2026, certificato da organismi accreditati ai sensi dello standard UNI CEN/TS 16640;

   b) teli, con spessore superiore ad almeno 30 micron e aventi contenuto in plastica riciclata post consumo superiore al 40 per cento, e superiore al 60 per cento a partire dal 1° gennaio 2026, destinati ad essere rimossi dopo l'uso secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati ai sensi dello standard EN 13655.

   È vietata la produzione, la commercializzazione e l'utilizzo di film diversi da quelli di cui al periodo precedente.

   In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, si applicano i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'articolo 261 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e il comma 1 dell'articolo 263 del medesimo decreto.

  5. Al decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 226-quater è inserito il seguente:

«Art. 226-quinquies.
(Pellicole per il confezionamento prodotti ortofrutticoli)

   1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le pellicole estensibili (cling film) utilizzate dalle imprese per il confezionamento di prodotti ortofrutticoli sono realizzate in materiale biodegradabile e compostabile e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento, elevato ad almeno il 60 per cento dal 1° gennaio 2027. Il possesso delle predette caratteristiche è attestato da certificazioni rilasciate da organismi accreditati sulla base, rispettivamente, degli standard EN 13432 e UNI CEN/TS 16640.
   2. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, si applicano i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'articolo 261 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152.
   3. Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è considerato sottoprodotto equiparato ai fertilizzanti di origine chimica e utilizzabile a fini agronomici, il digestato prodotto da impianti aziendali o interaziendali che operino nel settore della chimica verde rinnovabile di cui al punto 3.14 del regolamento UE 2021/2139, alimentati da materie prime vegetali quali zuccheri, oli vegetali, amminoacidi e loro miscele.
   4. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196 di attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 22, comma 1, lettera b) della legge 22 aprile 2021, n. 53, i piatti di plastica per poter essere commercializzati come riutilizzabili devono appartenere ad una delle seguenti categorie: a) piatti con diametro inferiore a diciotto centimetri e peso superiore a cinquanta grammi; b) piatti con diametro superiore a diciotto centimetri e peso superiore a cento grammi. Le posate di plastica per poter essere commercializzate come riutilizzabili devono sopportare almeno cento lavaggi in lavastoviglie ad oltre novanta gradi.
   5. In coerenza con gli obiettivi della strategia europea Farm to Fork, è fatto obbligo per le imprese che acquistino macchine agricole strumentali beneficiando di misure agevolative pubbliche, tra cui a titolo esemplificativo il credito di imposta a valere sulla misura c.d. transizione 4.0 e l'agevolazione c.d. nuova Sabatini, di utilizzare per il funzionamento di dette macchine esclusivamente biocarburanti, biolubrificanti e grassi biodegradabili con le seguenti caratteristiche tecniche: per i biocarburanti, l'impresa deve garantire e dimostrare il rispetto dei criteri di cui alla Direttiva (UE) 2018/2001 ovvero altra normativa europea pro tempore vigente; per i biolubrificanti e grassi biodegradabili, l'impresa deve garantire e dimostrare il rispetto dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ai lubrificanti (Ecolabel UE) della Decisione 2011/381/UE del 24 giugno 2011.».