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Legislatura XIX

Proposta emendativa 7.01.in X Commissione in sede referente riferita al C. 1341

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/11/2023  [ apri ]
7.01.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Valorizzazione della filiera degli oli di oliva vergini)

  1. Al fine di valorizzare la filiera produttiva degli oli di oliva vergini garantendone una maggiore qualità, con provvedimento della competente Direzione del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste sono stabilite le modalità attraverso le quali, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), sono registrate dai commercianti di olive di cui al decreto ministeriale 10 novembre 2009 «Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva» e successive modificazioni, le consegne delle olive da olio ai frantoi oleari. Le consegne e le registrazioni di cui al periodo precedente devono avvenire entro sei ore dalla consegna delle olive ai commercianti da parte degli olivicoltori.

  All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti» sono sostituite dalle seguenti: «gli olivicoltori»;

   b) al comma 3 le parole: «riconosciute» e da: «nonché la sanzione» fino alla fine del comma sono soppresse.