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Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.03.in X Commissione in sede referente riferita al C. 1341

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/11/2023  [ apri ]
6.03.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di Camere di commercio e per la valorizzazione del made in Italy)

  1. Il sistema camerale svolge attività di supporto e promozione del sistema delle imprese e valorizzazione del made in Italy anche all'estero attraverso programmi coordinati a livello nazionale da Unioncamere che, per la loro attuazione, stipula accordi con ICE-Agenzia, SACE, Cassa depositi e prestiti e SIMEST. Il sistema camerale istituisce altresì una rete di «Centri di servizi per la finanza complementare» finalizzati a facilitare l'incontro, anche tramite specifici sistemi e piattaforme digitali, tra PMI e operatori della finanza, con l'obiettivo di agevolare l'accesso e incrementare l'utilizzo delle fonti finanziarie complementari al credito ordinario e di sostenerne il consolidamento e la crescita delle imprese. I Centri di servizi provvedono altresì, anche tramite accordi con soggetti specializzati, pubblici o privati, all'eventuale selezione di progetti di investimento e all'assistenza tecnica per il loro sviluppo. Conseguentemente, alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, al comma 2 dell'articolo 2, alle lettere d) e d-bis), sono soppressi i seguenti periodi: «sono in ogni caso escluse dai compiti delle camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero;» e all'articolo 18, comma 10, la parola «venti» è sostituita dalla seguente: «trentacinque».
  2. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 10, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

   «7-bis. Qualora, a seguito dei processi di accorpamento previsti dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, o da successive disposizioni speciali di legge, risultino costituite camere di commercio che accorpano almeno tre circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, il numero dei componenti del Consiglio è fissato in 30 consiglieri»;

   b) all'articolo 14:

    1) al comma 2 le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per due volte»;

    2) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

   «7-bis. Per le camere di commercio i cui consiglieri sono individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis, la giunta è composta dal presidente e da un numero di membri pari a 9.».

  3. Le camere di commercio costituite a seguito di accorpamento di almeno tre circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124 mantengono almeno una sede secondaria in modo da garantire un adeguato presidio territoriale.
  4. Per le camere di commercio interessate dalla disposizione di cui al comma 2, trova applicazione l'articolo 14, comma 3-bis della legge 29 dicembre 1993, n. 580 introdotto dall'articolo 61, comma 6, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
  5. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera a) e lettera b), numero 2, si applicano alle Camere di commercio in cui le procedure di rinnovo degli organi sono in corso e alle altre Camere di commercio interessate a decorrere dal mandato successivo a quello in corso all'entrata in vigore della presente legge.
  6. L'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 si interpreta nel senso che le organizzazioni per le procedure relative alla designazione e nomina dei componenti dei Consigli delle Camere di commercio sono quelle di livello provinciale, sovraprovinciale, regionale, nazionale, rappresentative di imprese della circoscrizione territoriale di riferimento.