Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.