Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Valorizzazione della infrastruttura della Qualità)
1. Al fine di aumentare la competitività del sistema produttivo nazionale e di valorizzare la certificazione accreditata, di rafforzare il livello di sua percezione da parte dei consumatori finali e di agevolare l'attività di controllo e sorveglianza delle pubbliche autorità, l'Infrastruttura per la Qualità Italia orienta la propria attività in aderenza ai seguenti principi generali:
a) mantenere le certificazioni accreditate nell'ambito della adesione volontaria dell'impresa, fatto salvo quanto previsto obbligatoriamente dalla legge, nelle attività di verifica della conformità dei prodotti;
b) fare in modo che l'emanazione di norme tecniche sia sostenuta da una preventiva verifica di un'esigenza diffusa del mercato e da una adeguata verifica di rappresentatività delle parti proponenti;
c) evitare l'accreditamento di schemi di valutazione della conformità di tipo proprietario (Scheme Owners) in ambiti nei quali non sussista un'esigenza di mercato e una potenziale ampia copertura del mercato di riferimento;
d) orientare le Pubbliche Amministrazioni a riferirsi alla certificazione accreditata volontaria quale strumento premiante vòlto al miglioramento continuo del sistema imprenditoriale e alla semplificazione dei procedimenti nella verifica dei requisiti richiesti nei processi amministrativi;
e) garantire che il sistema di sorveglianza e di controllo del mercato sia esercitato dalle pubbliche autorità riconoscendo la supremazia della «Qualità Accreditata» e prevedendo il controllo di tutte le certificazioni rilasciate sulla base di accreditamenti effettuati da soggetti non appartenenti all'Unione europea.