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Legislatura XIX

Proposta emendativa 42.1.in X Commissione in sede referente riferita al C. 1341

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/11/2023  [ apri ]
42.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 42.
(Modifiche all'articolo 517 del Codice penale)

  1. All'articolo 517 del Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «Chiunque pone in vendita», sono aggiunte le seguenti: «, detiene per la vendita»;

   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «2. Non costituisce detenzione per la vendita la condotta del soggetto agente che, in buona fede e nell'ambito di un'attività imprenditoriale, si limiti a possedere temporaneamente un bene, da altri acquistato presso il produttore o distributore, ovvero a curarne la movimentazione per fini puramente logistici».