Sostituirlo con il seguente:
Art. 42.
(Modifiche all'articolo 517 del Codice penale)
1. All'articolo 517 del Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «Chiunque pone in vendita», sono aggiunte le seguenti: «, detiene per la vendita»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «2. Non costituisce detenzione per la vendita la condotta del soggetto agente che, in buona fede e nell'ambito di un'attività imprenditoriale, si limiti a possedere temporaneamente un bene, da altri acquistato presso il produttore o distributore, ovvero a curarne la movimentazione per fini puramente logistici».