Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quota parte delle risorse del Fondo, pari a 30 milioni di euro per il 2023 e 20 milioni di euro per il 2024, è riservata alla promozione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico e alla valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali, come individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, n. 323.