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Legislatura XIX

Proposta emendativa 30.08.in X Commissione in sede referente riferita al C. 1341

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/11/2023  [ apri ]
30.08.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Istituzione Fondo «Successione d'Impresa»)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, il «Fondo a sostegno della Successione d'Impresa» con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione giovanile e favorire lo sviluppo economico e sociale del Paese.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 sostiene le seguenti tipologie di intervento:

   a) interventi per sostenere la successione delle imprese con investimenti e forme di rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese con specifica attenzione ai seguenti ambiti e tipologie di imprese: settori tecnologicamente avanzati, attività di economia circolare, imprese sociali, imprese che sviluppano forme collaborative formalizzate in reti di imprese, imprese titolari di marchi storici riconosciuti e affermati sul territorio;

   b) programmi di formazione, orientamento per soggetti candidati alla successione d'impresa individuati al comma 4;

   c) progetti e iniziative per il sostegno all'elaborazione progettuale e agli investimenti da parte di soggetti che si candidano a successori d'impresa in relazione alle seguenti finalità:

    1) spese per progetti di miglioramento della sostenibilità dell'impresa, mediante una riconversione della produzione;

    2) spese per progetti di modernizzazione dell'attività di impresa, realizzata mediante la digitalizzazione delle procedure produttive e l'attivazione di un sistema di commercio elettronico;

    3) spese per progetti di sviluppo di innovazione sociale;

    4) spese per progetti realizzati all'interno di reti tra le imprese finalizzate allo sviluppo di progetti di cui ai punti precedenti;

    5) spese per progetti di valorizzazione dei marchi storici di cui l'impresa è titolare come previsto dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

  3. Gli interventi di cui al presente articolo sono sostenuti attraverso le seguenti misure:

   a) contributi a fondo perduto in misura pari al 90 per cento delle spese connesse alla successione d'impresa secondo quanto previsto al comma 2, lettera a);

   b) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2, lettera b);

   c) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2 lettera c).

  4. Le attività del fondo sono dirette a sostenere gli interventi a favore delle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE. Sono agevolate, ai sensi del presente articolo, tutte le forme di successione per le imprese attive da almeno 5 anni, ad opera dei seguenti soggetti candidati: discendenti e coniuge dell'imprenditore, dipendenti nell'organico dell'impresa da almeno 5 anni, altri soggetti partecipanti ai programmi di formazione e orientamento disposti con gli interventi attuati secondo le previsioni di cui al comma 2 che abbiano un'età tra i 18 e i 35 anni e che subentrano a un'impresa cessante attraverso la sottoscrizione di quote o azioni in misura superiore al 50 per cento del capitale, che abbia depositato il bilancio negli ultimi tre esercizi e che non sia soggetta a procedure concorsuali.
  5. Nell'ambito delle attività previste dal presente articolo e al fine di massimizzare l'efficacia e l'aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le regioni e gli enti locali, con le associazioni di categoria, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.
  6. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sport e i giovani, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dalla presente legge. Il Ministero delle imprese e del made in Italy può utilizzare le proprie società in house per la gestione e l'attuazione degli interventi previsti.