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Legislatura XIX

Proposta emendativa 30.06.in X Commissione in sede referente riferita al C. 1341

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/11/2023  [ apri ]
30.06.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

  1. All'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il comma 2 è sostituito con il seguente:

   «2. Il Fondo è finalizzato:

   a) al salvataggio e ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 20, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5 del presente articolo, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;

   b) all'acquisizione delle imprese in stato difficoltà economico-finanziaria di cui alla lettera a) da parte di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, indipendentemente dal numero di dipendenti, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente;

   c) all'acquisizione, da parte di imprese titolari di Marchi Storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, di imprese non in stato di difficoltà economico-finanziaria ai sensi del decreto di cui al comma 5 del presente articolo, aventi un numero di dipendenti inferiore a 250, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente».