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Legislatura XIX

Proposta emendativa 30.04.in X Commissione in sede referente riferita al C. 1341

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/11/2023  [ apri ]
30.04.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Disciplina dell'attività di ArtiTurismo)

  1. Al fine di valorizzare il patrimonio artigiano presente sul territorio nazionale, le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 possono esercitare, in modo strumentale e accessorio rispetto all'attività principale, l'attività di artiturismo.
  2. L'attività di cui al comma 1 consiste:

   a) nell'offrire ospitalità all'interno di alloggi ovvero in spazi aperti destinati alla sosta dei turisti;

   b) nel somministrare pasti e bevande realizzati prevalentemente con prodotti propri o provenienti da altre imprese artigiane e agricole della zona;

   c) nell'organizzare degustazioni con i prodotti indicati alla lettera b);

   d) nell'organizzare attività ricreative, culturali, didattiche, connesse alla promozione e alla vendita dei propri prodotti.

  3. Per l'esercizio dell'attività cui al comma 1 è possibile utilizzare i locali dell'impresa artigiana.

ident. 30.03.30.05.