Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Disciplina dell'attività di ArtiTurismo)
1. Al fine di valorizzare il patrimonio artigiano presente sul territorio nazionale, le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 possono esercitare, in modo strumentale e accessorio rispetto all'attività principale, l'attività di artiturismo.
2. L'attività di cui al comma 1 consiste:
a) nell'offrire ospitalità all'interno di alloggi ovvero in spazi aperti destinati alla sosta dei turisti;
b) nel somministrare pasti e bevande realizzati prevalentemente con prodotti propri o provenienti da altre imprese artigiane e agricole della zona;
c) nell'organizzare degustazioni con i prodotti indicati alla lettera b);
d) nell'organizzare attività ricreative, culturali, didattiche, connesse alla promozione e alla vendita dei propri prodotti.
3. Per l'esercizio dell'attività cui al comma 1 è possibile utilizzare i locali dell'impresa artigiana.