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Legislatura XIX

Proposta emendativa 30.02.in X Commissione in sede referente riferita al C. 1341

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/11/2023  [ apri ]
30.02.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità per la valorizzazione delle produzioni agricole di pregio)

  1. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promozione delle produzioni di pregio e di alta rinomanza, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Registro delle Associazioni nazionali delle città d'identità.
  2. Si definiscono «città di identità» le città o realtà territoriali che rappresentano una unicità del nostro Paese per le produzioni agricole di pregio e dove operano organismi associativi a carattere comunale con lo specifico scopo di promuovere e valorizzare le identità colturali dei loro territori nei mercati nazionali ed internazionali.
  3. I comuni, anche ricompresi nei distretti di cui all'articolo 30, sede dei luoghi della produzione agricola di pregio italiana come parte fondamentale del patrimonio culturale, artistico, storico e paesaggistico italiano, che possiedono i requisiti, individuati con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, assumono la denominazione di città di identità.
  4.Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì definiti i requisiti che devono possedere le associazioni nazionali delle città di identità e le modalità di iscrizione al Registro di cui al comma 1.