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Legislatura XIX

Proposta emendativa 30.01.in X Commissione in sede referente riferita al C. 1341

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/11/2023  [ apri ]
30.01.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Istituzione delle denominazioni comunali di prodotti, tecniche o processi produttivi agroalimentari o gastronomici tradizionali)

  1. Ai fini della valorizzazione, della promozione e dell'incremento dell'offerta turistica enogastronomica nazionale, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste promuove l'istituzione e la conoscenza delle denominazioni comunali, di seguito denominate «De.Co.», e l'armonizzazione della relativa disciplina, nel rispetto dei princìpi sul decentramento delle funzioni amministrative in materia di valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. È definita «De.Co.» l'attestazione, da parte del comune competente, del riconoscimento della sussistenza di un legame identitario tra un prodotto o un processo produttivo agroalimentare o gastronomico e una specifica area territoriale, ai fini della valorizzazione del prodotto o processo stesso e delle sue tipicità. La De.Co. è un'attestazione che non costituisce marchio né certificazione di qualità.
  3. È definito «prodotto De.Co.» un prodotto o un processo produttivo agroalimentare o gastronomico, oppure una tecnica particolare di coltivazione, di allevamento o di pesca, che abbia alto valore storico nell'ambito della tradizione locale e sia riconosciuto come elemento identitario ed esclusivo dalla comunità di riferimento. I «prodotti De.Co.» devono essere caratterizzati da metodi di produzione, lavorazione, conservazione e realizzazione consolidati nel tempo, interamente made in Italy, omogenei in tutto il territorio interessato, che rispettano regole tradizionali e che sono in uso da almeno trenta anni. I prodotti De.Co. devono essere espressione di un patrimonio collettivo e non rappresentare un vantaggio per una singola azienda.
  4. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono gli elenchi comunali dei propri prodotti De.Co.
  5. Negli elenchi di cui al comma 4 devono essere indicate, per ogni prodotto De.Co., le seguenti informazioni:

   a) nome del prodotto;

   b) caratteristiche del prodotto e metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti, anche raccolti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio;

   c) materiali e attrezzature specifiche utilizzati per la preparazione, il condizionamento o l'imballaggio dei prodotti;

   d) descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.

  6. I comuni inviano gli elenchi di cui al comma 4 e i loro successivi aggiornamenti al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che provvede al loro inserimento nell'elenco nazionale istituito dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350.