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Legislatura XIX

Proposta emendativa 24.02.in X Commissione in sede referente riferita al C. 1341

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/11/2023  [ apri ]
24.02.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Semplificazioni per i mercati a vendita diretta dei prodotti agricoli)

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo dei mercati in cui si pratica la vendita diretta dei prodotti agricoli anche avuto riguardo alla loro funzione di centri di aggregazione e per consolidare le attività economiche esercitabili previa mera comunicazione, gli imprenditori agricoli in forma individuale, societaria o associati, possono esercitare la vendita diretta di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, con modalità organizzative dagli stessi individuate o, alternativamente, avvalendosi delle tipologie di mercati di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2007.