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Legislatura XIX

Proposta emendativa 23.02.in X Commissione in sede referente riferita al C. 1341

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/11/2023  [ apri ]
23.02.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Fondo studi di fattibilità all'estero)

  1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un Fondo denominato «Fondo per il finanziamento di studi di fattibilità all'estero» con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per l'anno 2024, destinato all'erogazione di un contributo a fondo perduto nei confronti delle aziende italiane che effettuano uno studio di fattibilità finalizzato all'esportazione all'estero dell'eccellenza made in Italy della filiera produttiva di appartenenza.
  2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, i requisiti, nonché l'ammontare massimo del contributo massimo erogabile per ciascun avente diritto.
  3. Agli oneri previsti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera b), della presente legge.