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Legislatura XIX

Proposta emendativa 22.04.in X Commissione in sede referente riferita al C. 1341

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/11/2023  [ apri ]
22.04.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere i seguenti:

Art. 22-bis.
(Immobili pubblici destinati alle attività culturali e creative)

  1. Alle Imprese Culturali e Creative costituite ai sensi dell'articolo 19 della presente legge, lo Stato, le regioni e gli altri enti locali possono:

   a) concedere in comodato gratuito beni immobili di loro proprietà in stato di abbandono o di grave sottoutilizzazione da almeno tre anni e per una durata massima di dieci anni, rinnovabile. Il comodatario ha l'onere di realizzare, a propria cura, le spese e gli interventi di manutenzione, anche straordinaria, e gli altri interventi necessari per mantenere l'integrità e la funzionalità dell'immobile;

   b) dare in concessione o in locazione beni immobili di loro proprietà che richiedono interventi di restauro, recupero, riqualificazione e riconversione, realizzati a spese del concessionario o del locatario, con pagamento di un canone agevolato determinato dalle amministrazioni interessate, anche qualora tali immobili abbiano nuove destinazioni d'uso, purché finalizzate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 19. Dai canoni sono detratte le spese sostenute per i suddetti interventi, entro il limite del canone stesso. La durata della concessione non può essere inferiore a 6 anni e non può comunque eccedere i 30 anni;

   c) dare in concessione o in locazione beni immobili di loro proprietà alle Imprese Culturali e Creative per il perseguimento dei propri obiettivi imprenditoriali.

  2. Per l'individuazione dei concessionari e dei locatari di cui al presente articolo possono essere seguite le procedure semplificate di cui all'articolo 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 22-ter.
(Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio)

  1. All'articolo 115 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «o mediante forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati»;

   b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. La gestione mediante forme speciali di partenariato ai sensi dell'articolo 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dell'articolo 89, comma 17, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è finalizzata a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, anche mediante la realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione».

Art. 22-quater.
(Zone franche della cultura)

  1. Al fine di contribuire al sostegno delle imprese culturali e creative, i Comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti possono individuare, nel rispetto dei rispettivi strumenti urbanistici, zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, commi 340 e ss., della legge 27 dicembre 2006, n. 296 di superficie non superiore a 100 mila metri quadrati, denominate «Zone franche della cultura», anche comprensive di immobili pubblici inutilizzati da riconvertire.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 i Comuni adottano un piano strategico culturale in cui sono descritte le finalità, gli obiettivi, le risorse disponibili anche di tipo immobiliari, finalizzate al miglioramento dell'offerta culturale, alla crescita dell'inclusione sociale e al potenziamento dell'innovazione e dell'imprenditorialità nei settori culturali e creativi;
  3. Le aree di cui al comma 1 sono costituite in zone franche urbane, anche allo scopo di migliorare il decoro delle città e di prevenire e contrastare fenomeni di degrado urbano e disagio sociale. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura un apposito Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029. Gli importi annuali di cui al secondo periodo costituiscono tetto massimo di spesa.
  4. I Comuni nei quali sono costituiti le Zone franche della cultura di cui al comma 1 possono disporre, nel rispetto del proprio equilibrio di bilancio, la riduzione o l'esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti in dette aree, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al comma 4 per l'esercizio delle relative attività economiche.
  6. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  7. Con decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al comma 4 e i casi di revoca o decadenza dal beneficio.
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro a decorre dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.