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Legislatura XIX

Proposta emendativa 21.2.in X Commissione in sede referente riferita al C. 1341

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/11/2023  [ apri ]
21.2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.
(Fondo di garanzia per le micro, piccole e medie imprese del settore creativo e culturale)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, il «Fondo per le imprese del settore creativo e culturale», per il seguito denominato Fondo, come definite ed individuate dalla presente legge, con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
  2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per:

   a) promuovere nuova imprenditorialità e per lo sviluppo delle imprese del settore creativo e culturale attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni, nonché per favorire l'accesso al credito delle imprese;

   b) promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo e culturale con le imprese di altri settori produttivi, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher da destinare all'acquisto di servizi prestati dalle imprese e dagli altri soggetti del settore creativo e culturale per favorire processi e realizzare progetti di innovazione;

   c) favorire e sostenere la progettazione e la realizzazione di iniziative e attività tra le imprese del settore creativo e culturale e le università e gli enti di ricerca, con particolare riguardo alla ideazione, allo sviluppo e alla realizzazione di attività e progetti di innovazione;

   d) favorire e sostenere l'internazionalizzazione e l'export, nonché il rafforzamento delle imprese sul mercato interno ed estero e la promozione e la realizzazione di aggregazioni, di reti di imprese e di altre iniziative e forme di cooperazione, collaborazione, associazione tra le imprese, anche a carattere intersettoriale;

   e) incentivare e sostenere le imprese del settore creativo e culturale appartenenti al sistema cooperativo, con particolare attenzione alle cooperative di produzione e lavoro e alle cooperative sociali;

   f) sostenere la crescita delle imprese del settore creativo e culturale anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;

   g) consolidare e favorire lo sviluppo del sistema imprenditoriale del settore creativo e culturale anche attraverso attività di analisi, studio, promozione, formazione e valorizzazione.

  3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei precedenti commi comprese quelle relative:

   a) alla ripartizione delle risorse del Fondo tra gli interventi di cui al comma 2;

   b) alle modalità e ai criteri per l'accesso e per la concessione dei benefici, delle agevolazioni e delle altre forme di aiuto sostenute con le risorse del Fondo;

   c) alla definizione delle iniziative ammissibili alle diverse forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

   d) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici, delle agevolazioni nonché alle altre forme di intervento del Fondo anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento.

  4. L'accesso e la concessione dei benefici e delle altre forme di sostegno finanziate dal Fondo sono riconosciuti a condizione che le imprese richiedenti certifichino, attraverso gli strumenti e con le modalità previste dalle normative vigenti in materia, il rispetto delle discipline di riferimento per ciascuno dei segmenti produttivi del sistema in materia di lavoro subordinato e autonomo nonché il regolare adempimento degli obblighi di contribuzione ai fini previdenziali, assistenziali e di sicurezza e di tutela contro gli infortuni sul lavoro.
  5. I criteri per l'accesso e la concessione dei benefici, delle agevolazioni e delle altre forme di aiuto di cui al comma 3, lettera c), adottati con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy prevedono specifici meccanismi di premialità a favore delle imprese che:

   a) promuovono ed attuano politiche e processi aziendali per la diversità, l'equità e l'inclusione e la parità di genere. Le imprese che per effetto della disciplina recata dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna» ricadono nell'ambito di applicazione delle norme dettate dagli articoli 46 e 46-bis del predetto decreto legislativo n. 198 del 2006, come modificato dalla legge 5 novembre 2021, n. 162, producono il Rapporto sulla situazione del personale o la Certificazione della parità di genere redatti ai sensi della citata normativa di riferimento;

   b) promuovono ed attuano politiche aziendali per la parità generazionale;

   c) progettano, programmano e realizzano le proprie attività di impresa utilizzando politiche, processi e strategie aziendali finalizzate alla sostenibilità ambientale e privilegiano l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili;

   d) promuovono e realizzano politiche aziendali per la formazione e l'aggiornamento costante delle professionalità e delle competenze dei lavoratori, anche in collaborazione con le università e gli enti di ricerca.

  5. Le risorse destinate al «Fondo per le piccole e medie imprese creative» di cui al comma 109, articolo 1, legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono riassegnate al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorre dall'anno 2024 si provvede mediante il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  7. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i commi da 101 a 113 sono abrogati.