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Legislatura XIX

Proposta emendativa 21.03.in X Commissione in sede referente riferita al C. 1341

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/11/2023  [ apri ]
21.03.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure a sostegno del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche)

  1. Ai fini della promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, artigianale, gastronomico e rurale delle minoranze linguistiche, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo con una dotazione 10 milioni di euro per il 2024, 20 milioni per il 2025, 30 milioni per il 2026, a sostegno della nascita e la crescita di imprese culturali e turistiche nei territori delle comunità linguistiche riconosciute dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482.
  2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.