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Legislatura XIX

Proposta emendativa 21.01.in X Commissione in sede referente riferita al C. 1341

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/11/2023  [ apri ]
21.01.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Distretti culturali e creativi)

  1. Al fine di stimolare e agevolare la costituzione di filiere tra imprese culturali, industrie creative e imprese turistiche nei territori, presso il ministero della Cultura è istituito il Fondo per la creazione e lo sviluppo di distretti culturali e creativi come definiti dal presente articolo, di seguito denominato «Fondo per i distretti culturali e creativi». Il Fondo per i distretti culturali e creativi è destinato al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo.
  2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottarsi, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto del Fondo per i distretti culturali e creativi fra le tipologie di contributi previsti dal comma 6.
  3. È definito distretto culturale e creativo un insieme di soggetti privati e pubblici che costituiscono una filiera in grado di valorizzare e promuovere le risorse culturali materiali e immateriali di un territorio o in generale del Paese. I distretti culturali e creativi solo legati ad un territorio provinciale, comunale, regionale, ma possono avere anche natura interregionale, mediante un progetto chiaro e condiviso tra i soggetti istitutivi e i soggetti che vi aderiranno.
  4. Ogni distretto culturale è composto di imprese e start-up innovative giuridicamente costituite, associazioni e cooperative nel campo della cultura e del turismo, un ente universitario pubblico e/o istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, e altri enti o soggetti pubblici e privati del territorio in grado di concorrere allo sviluppo del distretto attraverso un apporto in termini di competenze, esperienza, business e relazioni istituzionali.
  5. I distretti culturali e creativi sono istituiti e riconosciuti con decreto del Ministro della cultura, previa proposta della regione o della provincia autonoma competente, dando priorità ai distretti nelle regioni con maggiori fragilità sociali ed economiche. Col medesimo decreto sono previsti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei distretti già esistenti. Presso il Ministero della cultura è istituito l'elenco nazionale dei distretti culturali e creativi.
  6. Al fine di favorire la creazione e lo sviluppo dei distretti culturali e creativi, possono essere concesse, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, le seguenti agevolazioni:

   a) contributi nella forma del credito di imposta alle imprese che partecipano alla creazione del distretto culturale e creativo per l'acquisto di beni e strumenti utili all'attività svolta;

   b) agevolazioni fiscali in forma di esenzione o riduzione delle imposte di registro e di bollo con riferimento a tutti gli atti costitutivi e modificativi dei distretti culturali e creativi;

   c) sovvenzioni e contributi a fondo perduto al fine di concorrere, nei limiti massimi d'intensità d'aiuto previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, alla creazione e sviluppo dei distretti culturali e creativi;

   d) sgravi contributivi per l'assunzione di under 35 o di over 50;

   e) esenzione dalle imposte sui redditi, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di un importo del reddito imponibile;

   f) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di un importo da definire, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

   g) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

  7. Con il decreto di cui al comma 2 sono definiti i termini e le modalità di accesso alle agevolazioni di cui al comma 6.
  8. I contributi e le agevolazioni di cui al comma 6 spettano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge 187 del 26 giugno 2014, dalla Comunicazione della Commissione 2014/C198/01 del 27 giugno 2014 che fornisce orientamenti di applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato.
  9. Per le finalità di cui al presente articolo, al Fondo per i distretti culturali e creativi è assegnata una dotazione annua pari a 70 milioni di euro a decorrere dal 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.