Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Marchio «Icona italiana»)
1. Con decreto del Ministro della cultura, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito il marchio «Icona italiana», da assegnare annualmente tra le imprese di cui all'articolo 19.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì specificati modalità e criteri di selezione e di utilizzo del logo «Icona italiana».