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Legislatura XIX

Proposta emendativa 19.24.in X Commissione in sede referente riferita al C. 1341

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/11/2023  [ apri ]
19.24.

  Sopprimere il comma 6.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 20 con il seguente:

Art. 20.
(Registro delle imprese creative e culturali)

  1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) istituiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'apposita sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, denominata «registro delle imprese creative e culturali» (RICC), alla quale le suddette imprese devono essere iscritte ai fini della loro individuazione quali imprese appartenenti al settore di riferimento, nonché dell'accesso ai benefici previsti dalla presente legge.
  2. Ai fini dell'iscrizione nel RICC l'oggetto sociale risultante dagli atti costitutivi delle imprese interessate deve espressamente riguardare una o più delle attività di cui all'articolo 19. La sussistenza dei requisiti per l'identificazione di impresa creativa e culturale è attestata con apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante dell'impresa e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Le procedure adottate dal registro delle imprese per l'iscrizione nel RICC sono conformi a quelle valide per la generalità delle imprese ai sensi delle norme vigenti in materia e in base alla natura giuridica dell'impresa medesima.
  3. Le CCIAA trasmettono annualmente l'elenco delle imprese creative e culturali al Ministero della cultura.
  4. L'iscrizione delle imprese nel RICC produce effetti ai fini statistici, fiscali e contributivi, definendone l'appartenenza allo specifico settore economico, creativo e culturale e anche ai fini degli interventi pubblici in materia di sostegno e di sviluppo delle imprese del settore medesimo.